Lotteria degli scontrini, adeguamento del registratore di cassa
Dopo le numerose proroghe previste alla luce dell’emergenza Covid-19, dal 2 ottobre 2023 i registratori di cassa devono risultare aggiornati alle nuove “Specifiche tecniche RT – Versione 11” per consentire la gestione:
- della nuova lotteria istantanea dei corrispettivi;
- delle nuove funzionalità di comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ai 12 giorni.
In caso di mancato aggiornamento alle nuove specifiche tecniche:
- l’apparecchio potrebbe non essere in grado di trasmettere correttamente i dati dei corrispettivi giornalieri;
- in caso di corretta memorizzazione dei corrispettivi, ma mancata trasmissione dei dati degli stessi entro 12 giorni, si rende dovuta una sanzione pari a 100 euro per ciascun giorno, che può essere ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso.
Al fine di venire incontro alle esigenze degli esercenti, costretti nuovamente ad aggiornare i RT, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, articolo 18, comma 4-bis, ha previsto il riconoscimento un credito di imposta concesso in funzione delle spese per l’adeguamento delle apparecchiature alle mutate esigenze richieste. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 231943 del 23 giugno 2023 definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta che verrà riconosciuto entro il limite di spesa complessivo in misura pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascuno strumento.
Il credito di imposta:
- potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24
- da trasmettersi obbligatoriamente tramite Fisconline o Entratel
- a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale
- e sia stato pagato il corrispettivo, con modalità tracciabile.
Ulteriori caratteristiche del credito di imposta sono:
- il credito di imposta deve essere rendicontato nel quadro RU di Redditi dell’anno di maturazione, e fino ad esaurimento a seguito di compensazione;
- la misura non è un aiuto di Stato, pertanto alcuna indicazione è dovuta nel quadro RS del modello Redditi.
In merito all’adeguamento è bene evidenziare che non è prevista alcuna sanzione per il negoziante che rifiuta di partecipare alla lotteria di Stato, ma in ogni caso resta obbligatorio adeguare il registratore di cassa al nuovo tracciato operativo dal 2°ottobre 2023.
Se quindi non è sanzionata la scelta dell’esercente di non aderire alla lotteria degli scontrini, dall’altro lato è sempre obbligatorio adeguare il registratore di cassa telematico al nuovo tracciato XML.
In caso contrario, i dati dei corrispettivi potrebbero non essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, incorrendo quindi nella sanzione prevista per omesso invio. Altre criticità potrebbero intervenire anche su segnalazione alle autorità competenti del cliente che voglia partecipare alla lotteria e che non sia stato messo in grado di farlo.
Per le ragioni suesposte consigliamo di procedere con l’adeguamento.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Studio Contabilità s.r.l.
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